I confratelli

Estratto dello Statuto promulgato in data 16 aprile 1992, “Dei Contratelli…” artt. dal nr. 9 al nr. 14:

Art.9
Per essere membro della confraternita è necessario che l’aspirante abbia condotta sinceramente e praticamente cristiana e che goda di buona stima.

Art.10
La domanda per l’accettazione sarà presentata al Priore, il quale la proporrà al Consiglio; il Consiglio, ponderatala attentamente, deciderà a maggioranza di voti. Qualora la domanda non sia accettata, il Consiglio non è tenuto a dichiararne ragioni.

Art. 11
Avvenuta l’accettazione, gli aspiranti dovranno prepararsi all’ammissione mediante incontri di formazione con i maestri dei novizi e il cappellano. Nel caso di assenza del cappellano gli incontri possono essere curati dal Priore e dai maestri dei novizi. Tali incontri dovranno essere almeno tre.

Art. 12
L’ammissione si farà il giorno dell’Esaltazione della Santa Croce ed il primo sabato di Quaresima. Il rito di ammissione si svolgerà nel modo seguente: il candidato porterà con sé l’abito in uso, e due padrini lo condurranno fuori dell’Oratorio mentre i coristi intoneranno il “Miserere”, quindi al versetto “Domine Labia” entreranno nell’Oratorio ed andranno ad inginocchiarsi davanti all’altare dove il Priore ed il Cappellano rivestiranno il novizio dell’abito, recitando le orazioni prescritte. Quindi si intonerà il “Veni Creator”, ed al versetto “Accende Lumen” si accenderà la candela, che il Priore consegnerà al Novizio, il quale la terrà accesa sino alla fine del canto. Terminato questo si intonerà il “Te Deum”, seguito dalle orazioni, quindi il novizio sarà condotto dai padrini a ricevere la pace dei confratelli.

Art. 13
Terminato il rito dell’ammissione il nome dl novizio sarà scritto nell’albo dei confratelli. Il nuovo confratello sarà oggetto di voce attiva  e passiva dopo un anno di lodevole e attiva presenza, salvo restando il disposto dell’art.24.

Un confratello può essere sospeso e allontanato dall’Oratorio sei il suo comportamento fosse indegno e incompatibile con i fini ecclesiali della Confraternita. Un confratello allontanato d’autorità, come anche un confratello formalmente dimissionario, potrà presentare domanda scritta di riammissione al Priore, il quale la esaminerà insieme al Consiglio, la potrà accogliere, e se accolta, ne stabilirà le condizioni e le modalità.

Art. 14
Se qualche fedele dimostrasse con documenti di appartenere ad altra confraternita, dovrà essere accettato come confratello.